Con la Risposta ad Interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’utilizzo da parte del cedente dei crediti d’imposta superbonus per le spese sostenute nel 2022, per i quali è stata esercitata l’opzione di cessione del credito ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, ma che risultano ancora in attesa di accettazione da parte del cessionario.
L’Agenzia, richiamando le indicazioni della Guida all’uso della “Piattaforma cessione crediti”, precisa quanto segue:
- Fino a quando i crediti sono nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono a disposizione del cedente, che quindi non può utilizzarli in alcun modo.
- Nel caso in cui i crediti vengano rifiutati dal cessionario, questi tornano a disposizione del cedente, il quale potrà eventualmente fruirne ripartendo la detrazione in quattro rate annuali.
- La possibilità di rateizzare la detrazione in dieci quote (ai sensi dell’art. 119, comma 8-quinquies, D.L. n. 34/2020) era valida per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione per il 2022 non fosse stata indicata nella dichiarazione dei redditi del 2022. L’omessa opzione non può essere corretta tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.