Con la risposta all’interpello del 14 maggio 2025, n. 135, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività, come previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, nel contesto del regime di risparmio amministrato. In particolare, l’Agenzia ha precisato quanto segue:
- I trasferimenti di cripto-attività verso wallet esterni, affinché non siano considerati fiscalmente rilevanti, devono essere accompagnati da documentazione certa che attesti la titolarità delle stesse da parte del contribuente. Le dichiarazioni sostitutive non sono sufficienti a tale scopo;
- Nel caso in cui venga revocata l’opzione per il regime amministrato, l’intermediario rimane sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la revoca e deve comunicare al contribuente il valore delle cripto-attività detenute;
- Per calcolare il costo o il valore di acquisto delle cripto-valute ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi, occorre applicare la regola del costo medio ponderato, suddividendo le cripto-attività in categorie omogenee.