Con la Risposta a Interpello n. 132 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) per i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in relazione ai fogli di liquidazione dei corrispettivi emessi dalle Aziende sanitarie, che, secondo l’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, sostituiscono la fattura.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che i medici convenzionati con il SSN:
- Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica, poiché, come previsto dall’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, per questi soggetti l’emissione della fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dall’Azienda sanitaria;
- Non sono inclusi nel campo di applicazione del comma 6-septies, art. 4, D.P.R. n. 322/1998, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024, che stabilisce l’esenzione dalla presentazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio. Tale esenzione si giustifica dal fatto che le informazioni reddituali dei contribuenti in regime forfetario sono comunque accessibili tramite la fatturazione elettronica, obbligatoria anche per loro dal 2024.
Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica 2025, dovranno essere indicati, al punto 6, il codice 25 per le somme corrisposte ai soggetti in regime forfetario che non emettono fattura elettronica, e al punto 7, i compensi relativi all’anno 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, considerando l’incertezza interpretativa esistente, sarà valutata l’eventuale disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle CU relative al 2024 o in caso di rettifica delle CU già inviate, in conformità con quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 212/2000.