Il Decreto del 8 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2026, individua le fondazioni e le associazioni il cui scopo statutario è la ricerca scientifica. Le donazioni a tali enti sono deducibili dalle tasse per persone fisiche e enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. È importante notare che le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 rientrano in questa categoria.
Limiti e Modalità di Deducibilità
Le donazioni deducibili sono soggette a limiti: possono essere dedotte fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, con un massimo di euro 70.000 all’anno. Queste disposizioni sostituiscono il precedente Decreto del 9 ottobre 2023, ampliando le possibilità di sostegno alla ricerca scientifica.
Benefici Fiscali e Sostegno alla Ricerca
Le donazioni deducibili rappresentano un’opportunità per sostenere attivamente la ricerca scientifica, contribuendo al progresso e all’innovazione. Grazie ai benefici fiscali previsti, è possibile destinare parte del proprio reddito a cause di grande rilevanza sociale.
FAQ – Domande Frequenti
Come Posso Verificare se un’Associazione è Beneficiaria?
Per verificare se un’associazione è destinataria di donazioni deducibili, è possibile consultare l’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero competente.
Quali Documenti Devo Conservare per le Donazioni?
È importante conservare le ricevute o documenti che comprovano le donazioni effettuate, al fine di poterle documentare in sede di dichiarazione dei redditi.
C’è un Limite Massimo alle Donazioni Deducibili?
Sì, il limite massimo per le donazioni deducibili è di euro 70.000 all’anno, garantendo comunque un sostegno significativo alle attività di ricerca.
Conclusione
Le donazioni deducibili a favore delle fondazioni che promuovono la ricerca scientifica offrono un’importante opportunità di contribuire al progresso della società. Per informazioni sempre aggiornate, ti invitiamo a consultare le fonti ufficiali. Per una consulenza personalizzata in ambito fiscale, non esitare a contattare lo Studio Tisi Commercialisti.