Dal 15 ottobre 2026, la presentazione delle pratiche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventa più semplice. Gli utenti abilitati possono infatti trasmettere le istanze direttamente attraverso il portale, senza dover firmare digitalmente la distinta generata dal sistema.
La novità riguarda le principali operazioni effettuate dagli Enti del Terzo Settore, tra cui iscrizioni, variazioni dei dati e deposito dei documenti, fatte salve le eccezioni previste.
Indice dei contenuti
Come presentare le pratiche RUNTS senza firma digitale
Per utilizzare la nuova procedura è necessario accedere al portale Servizi Lavoro attraverso uno dei sistemi di identificazione digitale ammessi: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Una volta effettuata l’autenticazione, l’utente abilitato può compilare la pratica, inserire le informazioni richieste e procedere all’invio senza sottoscrivere digitalmente la distinta, nei casi in cui è prevista la modalità semplificata.
Quando resta obbligatoria la firma digitale
La semplificazione non elimina completamente l’utilizzo della firma digitale. L’obbligo rimane per alcune procedure specifiche, tra cui le pratiche presentate dai notai ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore e quelle trasmesse attraverso le modalità di delega per cui è richiesta la sottoscrizione del delegante.
Quali sono i vantaggi per gli Enti del Terzo Settore
Le nuove modalità operative consentono di semplificare la gestione degli adempimenti amministrativi collegati al RUNTS.
L’eliminazione della firma digitale per le pratiche ammesse permette di ridurre i passaggi necessari per completare l’invio delle istanze, rendendo la procedura più immediata per gli utenti autorizzati.
FAQ – RUNTS
Dal 15 ottobre 2026 la firma digitale non è più obbligatoria per il RUNTS?
Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono trasmettere le pratiche RUNTS senza firma digitale, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS. L’obbligo rimane soltanto per alcune procedure specifiche.
Come si presentano le pratiche RUNTS senza firma digitale?
È necessario accedere al portale Servizi Lavoro del Ministero tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Dopo l’autenticazione, l’utente abilitato può compilare e inviare direttamente la pratica.
In quali casi resta obbligatoria la firma digitale per il RUNTS?
La firma digitale resta necessaria per le pratiche presentate dal notaio ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore e per quelle gestite con delega alla compilazione e all’invio previa sottoscrizione del delegante.
Quali pratiche RUNTS possono essere inviate senza firma digitale?
La nuova modalità riguarda tutte le tipologie di pratiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comprese iscrizioni, variazioni e depositi, purché non rientrino nei casi espressamente esclusi.
È possibile utilizzare SPID per accedere al RUNTS?
Sì. SPID è uno dei sistemi di autenticazione ammessi per accedere al portale RUNTS e presentare le pratiche. In alternativa, è possibile utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Conclusione
Le nuove modalità di presentazione delle pratiche al RUNTS senza firma digitale rappresentano un passo avanti nella semplificazione delle procedure amministrative per gli Enti del Terzo Settore. Per informazioni aggiornate e dettagliate, ti invitiamo a consultare le fonti ufficiali competenti. Per una consulenza personalizzata sul tema, non esitare a contattare lo Studio Tisi Commercialisti.