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Rimborso IVA delle attività preparatorie: ammesso se vi è inerenza con le finalità imprenditoriali

da | 28 Giu 23 | News fiscali

Ai fini della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive dev’essere accertata l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa. La detrazione potrà essere accordata anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica e senza che rilevino dunque le ragioni per cui questa non ha concretamente inizio, salva l’ipotesi di abuso del diritto alla detrazione ovvero all’alternativo rimborso. In ogni caso, per fruire della detrazione IVA, il mancato utilizzo del bene dev’essere comunque determinato, a monte, da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione più ampia. A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 28 aprile 2023, n. 11213, che ha ribadito un principio già espresso in precedenza, sulla scia della giurisprudenza unionale.

Fonte Seac Spa