Recentemente la Corte di Cassazione ha sancito la non concorrenza dell’ACE alla base imponibile contributiva.
Di conseguenza, secondo i Giudici, ai fini della determinazione dei contributi IVS dovuti dagli artigiani / commercianti sul reddito eccedente il minimale, la base imponibile va assunta al netto dell’agevolazione.
Ciò quale diretta conseguenza del fatto che l’agevolazione riduce il reddito d’impresa del titolare / socio / collaboratore.
Tale orientamento risulta tuttavia in contrasto con quanto sostenuto (da sempre) dall’INPS.
Fonte Seac Spa