In caso di liquidazione del patrimonio, prevista dall’art. 14-ter, Legge n. 3/2012, il creditore non potrà emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, commi 3-bis e 10-bis, D.P.R. n. 633/1972, in quanto, allo stato attuale, manca un’apposita previsione normativa che consenta tale recupero dell’IVA. A queste conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate, che, con la Risposta ad Istanza di Interpello del 9 maggio 2023, n. 324, ha di fatto negato ad una società, creditrice nei confronti di un soggetto ammesso alla liquidazione del patrimonio, di beneficiare dell’applicazione “estensiva” del rinnovato regime delle note di variazione in diminuzione, le quali potranno essere esperite solo nei casi espressamente previsti dalla norma.
Fonte Seac Spa