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La deducibilità dell’IMU degli immobili di imprese e professionisti

da | 21 Giu 23 | News fiscali

Dal periodo di imposta 2022 è prevista la totale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (art. 1, comma 4 – 5 e 772 – 773 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Analoga regola opera per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Ai fini della deducibilità dell’IMU, occorre verificare che l’utilizzo del fabbricato strumentale sia effettuato in via esclusiva per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo. La deduzione dal reddito d’impresa spetta a condizione che l’imposta, stanziata nel periodo d’imposta di competenza, sia anche effettivamente pagata in tale anno, pena lo slittamento della deduzione nel periodo d’imposta in cui avviene la corresponsione del tributo (in quanto l’articolo 99 del TUIR prevede la deduzione per cassa delle imposte). Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito di lavoro autonomo.

Fonte Seac Spa