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L’instaurazione del contraddittorio a seguito dell’acquisizione delle prove nel procedimento penale

da | 31 Mag 23 | News fiscali

L’articolo 53 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dello Stato sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. I contribuenti, intendendo per essi sia le persone fisiche che giuridiche, sono chiamati al rispetto della norma secondo le disposizioni impartite dall’apparato statale, portando a conoscenza dello Stato la loro capacità contributiva attraverso il sistema delle autodichiarazioni.

Il controllo delle veridicità di quanto dichiarato dal contribuente viene esercitato dall’Agenzia delle Entrate e dalla G. di F. quali organi demandati a tale attività. L’Agenzia, in particolare, nell’esercizio dei propri poteri procede alla verifica di quanto dichiarato dal contribuente sottoponendolo ad un accertamento tributario. Questo strumento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ha lo scopo di contrastare l’evasione. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito dei controlli effettuati, nel rispetto di tutte le disposizioni poste a garanzia del contribuente, dovrà essere motivato e, nel rispetto dello Statuto del contribuente, preceduto da un contraddittorio.

Fonte Seac Spa