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La tardività dell’identificazione diretta non osta al rimborso IVA ex art. 38-bis.2

da | 31 Mag 23 | News fiscali

L’identificazione diretta avvenuta dopo il compimento dell’operazione non osta alla richiesta di rimborso IVA di cui all’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto l’identificazione stessa ha natura meramente formale ed ha lo scopo di favorire il controllo da parte dell’autorità a condizione che quest’ultima, nonostante l’inosservanza dell’obbligo di identificazione anticipata, sia messa nelle condizioni di: a) verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la debenza del rimborso; b) la richiesta di rimborso non persegua finalità fraudolente o abusive; c) l’identificazione sia effettuata entro un termine ragionevole (in relazione alla peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni fornite).

A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con la Sentenza del 30 gennaio 2023, n. 2746.

Fonte Seac Spa