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Il rapporto tra pubblica amministrazione e terzo settore: la qualifica di ETS quale esclusiva per gli enti di natura privatistica

da | 23 Feb 23 | News fiscali

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17), confermando gli indirizzi della legge delega (L. 106/16)[1] prevede che la qualifica di ETS può essere assunta esclusivamente da enti di natura privatistica privi di qualsiasi ingerenza da parte della Pubblica amministrazione che ne possa influenzare scelte gestionali e operatività. Tale limite non si spinge fino a vietare la presenza nella compagine sociale degli ETS di soggetti pubblici ovvero della possibilità di nomina di parte degli stessi di un numero minoritario di componenti degli organi sociali degli ETS qualora sia possibile escludere un’attività di “direzione, coordinamento e controllo” del soggetto pubblico sull’ente privato.

Non di rado accade che gli enti locali (ad esempio Regioni, Province e Comuni) rientrino nella compagine sociale di associazioni, comitati e fondazioni di diritto privato con potere di nominare uno o più componenti del Consiglio direttivo (o Consiglio di amministrazione), degli Organi di controllo, del Collegio dei revisori, ecc.: in tal caso si rende necessario verificare se tale “presenza pubblica” in un ETS ovvero in un ente che intende iscriversi al Runts sia tale da mantenerlo nel perimetro del Terzo settore (assenza di controllo, direzione o coordinamento pubblico) ovvero, nei fatti, rappresenti per la P.A. la possibilità di operare con i benefici fiscali e le facilitazioni contenute nel CTS aggirando il divieto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/17.

Fonte Seac Spa