Con Risposta ad istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche. In particolare l’Agenzia ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);con modalità diverse dal contrassegno, la sanzione applicabile è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). In quest’ultimo caso la sanzione, che è comunicata dall’Agenzia delle entrate al contribuente, può essere ridotta ad […]