Con l’art. 4, D.L. n. 50/2017 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di locazione breve, la quale si rende applicabile solo a condizione che sia locatore che il locatario, non operino nell’esercizio dell’impresa. Al fine di ridurre l’evasione nel settore turistico il Legislatore ha previsto, in capo all’intermediario, l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte oltre all’obbligo di rilasciare la C.U. Di recente sono stati introdotti ulteriori obblighi di segnalazione in capo alle piattaforme on-line ed una banca dati degli operatori che operano in regime di locazione breve. Fonte Seac Spa
Entro il 16.3.2023 i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2023, la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi e locazioni brevi relativi al 2022. Con riferimento alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730 l’invio può essere effettuato entro il 31.10.2023. I sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la CU Sintetica entro il 16.3.2023 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro). Fonte Seac Spa