Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da riportare nel mod. F24 per il versamento, entro il 30.6.2023 e comunque, prima della presentazione della domanda, di quanto dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023. Il perfezionamento della definizione richiede anche la presentazione della domanda, utilizzando l’apposito modello. Fonte Seac Spa
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello da presentare entro il 30.6.2023 da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023. Per il perfezionamento della definizione è altresì necessario, entro la medesima data e, comunque, prima della presentazione della domanda, effettuare il versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, correlato al valore e allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi. Fonte Seac Spa
Nell’ambito dei chiarimenti in materia di “tregua fiscale” l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni in merito alla definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023. In particolare la definizione agevolata è possibile: oltre che per gli atti aventi natura impositiva, anche con riferimento agli atti della riscossione (cartelle di pagamento / avvisi di liquidazione); per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Dogane. A tal fine è necessario che la stessa sia stata “evocata in giudizio” o comunque sia “intervenuta” volontariamente; a condizione che all’1.1.2023 sia stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché a tale data non vi sia stata la costituzione […]