Entro il prossimo 16.3.2023 (31.10.2023 se la certificazione riguarda esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730) il sostituto d’imposta è tenuto a trasmettere la CU Ordinaria all’Agenzia delle Entrate. Al percipiente, entro il 16.3.2023, dovrà essere consegnata la CU Sintetica. Si propongono alcuni esempi di compilazione del prospetto: “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” al ricorrere delle fattispecie più frequenti; “locazioni brevi”, che interessa i casi in cui l’intermediario, che è intervenuto anche nella riscossione / pagamento dei relativi importi, ha operato la ritenuta del 21%. Fonte Seac Spa
Entro il 16.3.2023 i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2023, la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi e locazioni brevi relativi al 2022. Con riferimento alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730 l’invio può essere effettuato entro il 31.10.2023. I sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la CU Sintetica entro il 16.3.2023 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro). Fonte Seac Spa