L’articolo 2086, comma 2, Codice civile prevede che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. L’obbligo, in capo all’imprenditore, di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile era già presente prima del nuovo Codice sulla Crisi di Impresa seppur in modo diverso. Sull’argomento la giurisprudenza ha iniziato ad esprimersi e una sentenza […]