Con la Circolare del 18 aprile 2025, n. 80, l’INPS ha comunicato che, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea (BCE) del 17 aprile 2025, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (precedentemente noto come Tasso Ufficiale di Riferimento “TUR”) è stato ridotto di 25 punti base, portandolo al 2,40%, a partire dal 23 aprile 2025.
L’INPS precisa che questa variazione avrà un impatto su:
- La determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento sugli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.
- L’importo delle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e per le sanzioni civili è fissato al 8,40% annuo e sarà applicato alle rateazioni in vigore dal 23 aprile 2025. A partire dalla stessa data, anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato al tasso annuo dell’8,40%.
Per quanto riguarda il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile sarà pari al 7,90% annuo (tasso del 2,40% aumentato di 5,5 punti) come stabilito dall’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.
In presenza di procedure concorsuali, poiché il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (pari al 2% annuo), la riduzione a partire dal 23 aprile 2025 comporta un tasso del 2,40%.