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Indennità versate a non residenti per l’uso economico di opere d’ingegno provenienti dall’estero: Richiesta di chiarimento

da | 17 Apr 25 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi ricevuti da una persona fisica non residente (iscritta all’AIRE) per l’utilizzo di opere d’ingegno di provenienza estera, percepiti in qualità di erede.

L’Agenzia sottolinea che i redditi derivanti dall’utilizzo di opere d’ingegno, in base all’art. 67, comma 1, lett. g), del TUIR, rientrano tra i redditi diversi e possono essere considerati prodotti in Italia solo se si verificano determinate condizioni previste dall’art. 23 del TUIR, in particolare:

  1. I redditi derivano da attività svolte in Italia o da beni situati nel territorio italiano;
  2. I compensi sono corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente in Italia, o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nel caso specifico, poiché nessuna delle condizioni indicate è presente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i compensi percepiti dall’interessato non devono essere tassati in Italia e, di conseguenza, non devono essere indicati nelle dichiarazioni fiscali italiane.