Con la Risposta ad Interpello del 17 aprile 2025, n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di recuperare la detrazione IVA non utilizzata per le fatture d’acquisto non registrate e le sanzioni applicabili in relazione agli adempimenti necessari per il recupero dell’IVA non detratta.
L’Amministrazione finanziaria specifica che, in linea con la prassi consolidata e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, se una fattura non viene registrata e la detrazione non viene esercitata, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, che è consentita solo in caso di errore materiale da parte del contribuente che, pur avendo ricevuto e registrato la fattura, abbia dimenticato di esercitare tempestivamente la detrazione.
Inoltre, nel caso di omessa registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata ricevuta, il contribuente sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, che varia da € 250,00 a € 2.000,00, salvo che la violazione non abbia influito sulla corretta liquidazione dell’imposta. La violazione può essere sanata tramite il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.