Con la Risposta ad Interpello del 17 aprile 2025, n. 113, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale in Italia per i compensi ricevuti da un soggetto residente nei Paesi Bassi, che svolge attività di ricerca presso un’università italiana. Tale esenzione si applica in base all’articolo 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, e riguarda anche le modalità di rimborso delle imposte eventualmente già versate.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- Per il caso in questione, si fa riferimento all’art. 20, paragrafo 1 della Convenzione, che stabilisce che le remunerazioni di docenti o ricercatori non sono soggette a tassazione nel Paese di origine del pagamento (Italia) per un massimo di due anni, in quanto devono essere tassate nello Stato di residenza (Paesi Bassi).
- I sostituti d’imposta possono applicare direttamente l’esenzione, previa presentazione della documentazione adeguata da parte del beneficiario, ma non sono obbligati a farlo.
- Qualora avvenga una tassazione in Italia, il contribuente può presentare una richiesta di rimborso delle imposte già pagate, entro 48 mesi, a condizione che sia stata richiesta l’applicazione del trattamento previsto dalla convenzione.