Con la risposta n. 106 del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate offre ulteriori chiarimenti riguardo le spese che possono essere considerate rilevanti per applicare la deroga al blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, come previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024. In particolare, l’Agenzia specifica che non rientrano tra le spese ammissibili ai fini della deroga quelle relative a prestazioni che riguardano attività preparatorie per l’esecuzione degli interventi, come consulenze professionali, acquisto di materiali, installazione dei ponteggi, nonché oneri di urbanizzazione o spese per ottenere le autorizzazioni amministrative.
Al contrario, l’Agenzia accoglie, per il rispetto delle condizioni stabilite, la rilevanza delle fatture pagate agli subappaltatori dall’appaltatore per i lavori già eseguiti, anche nel caso in cui l’appaltatore non abbia ricevuto alcun pagamento dal committente. In tal caso, infatti, la spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori, che deve essere pagata entro il 30 marzo 2024, può essere sostenuta anche da un soggetto diverso dal committente principale.