Con la Risposta ad Interpello del 3 marzo 2025, n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi sia per i soci persone fisiche che per la società. In particolare, l’Agenzia, esaminando i tre quesiti posti dall’istante, ha specificato che:
- La rinuncia ai dividendi da parte di un socio persona fisica non imprenditore non dà luogo a una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES per la società, poiché il valore fiscale dei dividendi corrisponde al valore nominale;
- I dividendi inizialmente destinati alla distribuzione e successivamente retrocessi a riserva straordinaria non sono considerati un reddito positivo per la società;
- I dividendi approvati dall’assemblea sono giuridicamente considerati incassati e soggetti a una ritenuta d’imposta del 26% (art. 27, D.P.R. n. 600/1973).