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Risposta sul nuovo regime agevolato per gli “impatriati” e i requisiti di accesso

da | 6 Mar 25 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello n. 66 del 6 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai requisiti necessari per usufruire del nuovo regime agevolato per gli “impatriati”, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. In particolare, l’Agenzia ha sottolineato che per applicare il nuovo regime non è indispensabile che i requisiti previsti dalla normativa siano soddisfatti immediatamente al momento del rientro in Italia, poiché possono essere acquisiti anche successivamente. Nel caso in questione, il lavoratore, al suo rientro in Italia, continua a lavorare per il medesimo datore di lavoro estero, sia come “frontaliere” che tramite “smart working”, per i primi tre mesi, per poi iniziare a lavorare con un nuovo datore di lavoro. In questa situazione, il contribuente potrà applicare il regime agevolato sui redditi derivanti dal nuovo datore di lavoro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti temporali previsti per i periodi d’imposta successivi. L’Agenzia ha infatti precisato che non è più necessario verificare un legame “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa che generi un reddito agevolato prodotto in Italia. Inoltre, è stato specificato che l’attività lavorativa svolta come “frontaliere” non beneficia delle agevolazioni fiscali, in quanto, secondo l’art. 23 del TUIR, si considera svolta all’estero.