Con la Risposta a Interpello del 4 marzo 2025, n. 61, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità della tassazione prevista dall’articolo 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 ai ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta tramite impianti agrivoltaici avanzati, cioè impianti fotovoltaici progettati per consentire la coltivazione agricola sotto i pannelli.
L’Agenzia sottolinea che, per applicare la normativa citata, è necessario dimostrare la connessione tra l’attività di produzione e cessione di energia e l’attività agricola (oltre il limite di 260.000 kWh annui), soddisfacendo uno dei seguenti tre requisiti, che sono alternativi tra loro:
- L’integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici su strutture aziendali esistenti;
- Un volume d’affari derivante dall’attività agricola superiore a quello della produzione di energia;
- Il possesso di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 10 kW di energia fotovoltaica in eccesso rispetto al limite di 200 kW.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha precisato che un impianto agrivoltaico avanzato non può essere considerato “integrato” su strutture aziendali esistenti, in quanto è composto da strutture (come pali) costruite appositamente per sostenere i pannelli fotovoltaici. Inoltre, si è sottolineato che difficoltà economiche, epidemiologiche o climatiche non giustificano il mancato rispetto del requisito relativo al volume d’affari dell’attività agricola, che deve essere prevalente rispetto a quello della produzione di energia elettrica oltre il limite di 260.000 kWh annui.
Pertanto, per la parte di produzione di energia che supera i 260.000 kWh annui, si applicherà una tassazione forfetaria con una percentuale di reddito del 25%, a condizione che i tre requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono rispettati, il reddito d’impresa sarà determinato secondo le modalità ordinarie.
Infine, va precisato che il volume d’affari deve essere calcolato annualmente, senza considerare gli incentivi per la produzione di energia.