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Rilevanza dell’IVA nelle somme scambiate in seguito a un contratto di cointeressenza: Principio giuridico

da | 19 Mar 25 | News fiscali

Con il Principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’assoggettamento ad IVA delle somme scambiate in virtù di un contratto che prevede che un contraente ceda una partecipazione agli utili e alle perdite della propria impresa, senza un apporto specifico da parte dell’altro contraente (contratto di cointeressenza propria, ai sensi dell’art. 2554 C.c.).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di questo contratto devono essere considerate come semplici trasferimenti di denaro e non come corrispettivi, in quanto nel contratto di cointeressenza propria non si verifica una correlazione diretta tra le prestazioni reciproche, come invece accade nei contratti sinallagmatici.

Pertanto, il trasferimento di somme tra due operatori nel contesto di un contratto di cointeressenza propria è da considerarsi come una mera cessione di denaro, qualificabile come un’operazione fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.