Con la Nota del 12 marzo 2025, prot. n. 43836, pubblicata sul proprio sito web, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) fornisce chiarimenti interpretativi e operativi riguardanti l’obbligo di registrazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori delle società nel Registro delle imprese, come previsto dalla Legge n. 207/2024. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace delle nuove disposizioni a livello nazionale.
In particolare, la Nota offre chiarimenti su:
- l’ambito soggettivo;
- l’ambito oggettivo;
- le condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al Registro;
- i diritti di segreteria;
- le misure sanzionatorie.
Si sottolinea che per le imprese costituite o che presentano richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di registrazione del domicilio digitale degli amministratori deve essere assolto contestualmente alla domanda di iscrizione. Per le imprese già esistenti e registrate prima di tale data, invece, la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire al momento della registrazione di una nuova nomina, del rinnovo dell’amministratore o della nomina del liquidatore, e comunque entro il 30 giugno 2025.