Aggiornamenti

Interpello sulla cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo

da | 7 Mar 25 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello del 7 marzo 2025, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale delle somme versate dal debitore alla società cessionaria che acquisisce crediti professionali privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, del Codice civile.

In particolare, in base all’articolo 6, comma 2, del TUIR e all’art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973, integrati dall’art. 53 del TUIR e dalla Circolare n. 203/1994, l’Amministrazione finanziaria ha precisato quanto segue:

  1. Il pagamento effettuato dalla società cessionaria al professionista cedente, finalizzato a subentrare nella posizione creditoria, è considerato reddito da lavoro autonomo. Pertanto, la società cessionaria, in qualità di sostituto d’imposta, deve applicare una ritenuta d’acconto del 20% sulle somme effettivamente versate al professionista cedente.
  2. La somma corrisposta dal debitore (professionista) alla società cessionaria non costituisce reddito da lavoro autonomo, ma è qualificata come reddito derivante dall’attività d’impresa della società cessionaria. Di conseguenza, tali somme non sono soggette alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.