Con la Risposta ad Interpello del 3 marzo 2025, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta 4.0, previsto dall’art. 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020, nel caso di due investimenti per beni 4.0. In particolare, sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla percentuale di agevolazione sugli oneri (anche accessori) non preventivabili sostenuti per tali investimenti.
L’Agenzia ha precisato che la determinazione del momento in cui viene effettuato l’investimento e la valutazione della corretta prenotazione dello stesso (tramite la formalizzazione di un impegno contrattuale accompagnato dal versamento di un acconto minimo del 20%) sono fondamentali per identificare l’anno in cui “assegnare” il costo del bene.
Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria ha confermato quanto segue:
- Per l’investimento relativo all’impianto principale (bene indicato nell’Allegato A della Legge n. 232/2016), purché la prenotazione sia stata correttamente effettuata nel 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056, Legge n. 178/2020).
- Per l’ulteriore investimento e per gli oneri accessori non preventivati, poiché non è stata effettuata alcuna prenotazione del bene nel 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 40% (art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020).