Con la Risposta a Interpello del 21 marzo 2025, n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al momento in cui il creditore può emettere la nota di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in seguito alla presentazione da parte del debitore di una domanda di accesso a un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ai sensi dell’art. 64-bis e seguenti, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
L’Amministrazione finanziaria specifica che, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, qualora il debitore proponga un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il diritto del creditore ad emettere la nota di variazione in diminuzione è condizionato alla conclusione dell’accordo. Di conseguenza, il termine per l’emissione della nota di credito, per la parte dell’importo falcidiato, inizia a decorrere dalla data del decreto di omologa del piano.
Inoltre, qualora il corrispettivo falcidiato venga successivamente pagato, anche solo parzialmente, il contribuente sarà obbligato ad emettere una nota di variazione in aumento.