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Eliminata dal Mod. F24 la possibilità di remissione in bonis per il caso di mancato invio delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

da | 7 Mar 25 | News fiscali

Con la Risoluzione 7 marzo 2025, n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha annullato il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che doveva essere indicato nel Modello F24 ELIDE per il pagamento, tramite l’istituto della remissione in bonis, della sanzione ridotta in caso di mancato invio entro il termine della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito derivante dai bonus edilizi, come previsto dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020.

Il codice doveva essere riportato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, insieme al codice fiscale del primo cessionario o fornitore che aveva acquisito il credito.

Si segnala inoltre che, a partire dal 30 marzo 2024, con il D.L. n. 39/2024 è stata eliminata la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” per il mancato invio della comunicazione di opzione, incluso nel caso di cessione delle rate residue non fruite, ormai non più consentita.