Con la Risposta ad Interpello n. 67 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale del reddito esente percepito da ricercatori e docenti che rientrano in Italia e usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, in relazione alla verifica del limite di reddito per essere considerati a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR.
In particolare, l’Agenzia sottolinea che, se sono soddisfatti i requisiti, il regime agevolato prevede l’esclusione dal reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai beneficiari. Questo significa che la parte di reddito esente da tassazione non contribuisce alla formazione del reddito complessivo, e quindi non è presa in considerazione per determinare se il familiare possa essere considerato fiscalmente a carico.
Di conseguenza, se il reddito complessivo del contribuente, al netto della quota esente, è inferiore a 2.840,51 euro, il contribuente può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.