Con la Risposta ad Interpello del 20 marzo 2025, n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione del comma 3-bis, art. 110, TUIR, che stabilisce, in deroga alle norme generali, che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività al termine dell’esercizio non concorrono alla formazione del reddito.
Nel caso specifico, l’istante ha chiesto se la norma escludesse completamente la rilevanza fiscale delle variazioni di rimanenze o se tale irrilevanza si applicasse solo alle valutazioni connesse all’adeguamento al fair value.
L’Agenzia, confermando un’interpretazione ampia, ha precisato che la disposizione deroga integralmente alla normativa dell’art. 92 TUIR riguardo alle variazioni delle rimanenze. Pertanto:
- Le variazioni delle rimanenze derivanti dalla valutazione delle criptovalute non hanno alcuna rilevanza fiscale.
- I costi e ricavi derivanti dalla compravendita delle criptovalute rimangono imponibili, ma senza considerare le oscillazioni di valore delle rimanenze finali.
Le imprese sono quindi obbligate a effettuare variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, neutralizzando gli effetti contabili delle valutazioni sulle criptovalute.