Con la Risposta ad Interpello n. 22 del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al periodo minimo di permanenza all’estero necessario per accedere al nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
La norma stabilisce che, per poter beneficiare del regime fiscale agevolato, i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre anni fiscali precedenti il loro trasferimento all’estero. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore prosegua l’attività lavorativa in Italia per lo stesso datore di lavoro presso cui era impiegato all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero aumenta a:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore era stato impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro prima di trasferirsi all’estero.
L’Amministrazione finanziaria precisa che la norma non specifica la tipologia di contratto tra il lavoratore e il datore di lavoro (o il gruppo), per cui il requisito della permanenza minima all’estero si applica anche nel caso in cui, al rientro in Italia, il lavoratore decida di intraprendere un’attività professionale autonoma e prestare i suoi servizi al precedente datore di lavoro estero.