Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla definizione di “metalli preziosi”, la cui vendita a titolo oneroso comporta una plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR, imponibile con un’imposta sostitutiva del 26%. In particolare, l’Agenzia evidenzia che sia il D.Lgs. n. 251/1999, che regola i titoli e i marchi di identificazione dei metalli preziosi, sia la “Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi”, identificano come metalli preziosi:
- Platino
- Palladio
- Oro
- Argento