Con la Risposta all’Interpello del 28 gennaio 2025, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per un condominio di usufruire dello sconto in fattura per le spese relative al superbonus sostenute anche dopo il 30 marzo 2024. Questo chiarimento è stato fornito considerando che, a seguito della sostituzione della ditta esecutrice dei lavori, è stato necessario presentare una variante alla CILAS originaria presentata nel 2022. Tale variante, unitamente alla spesa sostenuta prima del 30 marzo 2024, costituiva il presupposto per poter derogare al blocco delle opzioni previsto dal D.L. n. 39/2024.
L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-bis del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, ha precisato che, se la CILAS o altro titolo abilitativo è stato presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti, sia soggettive che oggettive, successive a tale data non precludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni stabilito dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2024, consentendo quindi l’applicazione dello sconto in fattura.