Con la Risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per il pagamento in autoliquidazione tramite Mod. F24 delle somme dovute a seguito della dichiarazione di successione. Tale intervento tiene conto delle modifiche al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotte dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
I nuovi codici tributo istituiti sono:
- “1539” – “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
- “1635” – “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
- “1549” – “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
Inoltre, il codice tributo “1535” viene ridenominato come segue: “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”. Si specifica che il versamento degli interessi dovuti in caso di ravvedimento deve essere effettuato con il codice tributo “1537” – “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.
Per quanto riguarda il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “A139” – “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”
- “A150” – “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”
Infine, sono stati modificati i nomi dei seguenti codici tributo:
- “1532” – “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
- “1567” – “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
- “A142” – “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”