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Sono stati approvati i modelli di comunicazione per gli investimenti nella “ZES unica” attraverso appositi provvedimenti.

da | 31 Gen 25 | News fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con due distinti provvedimenti del 31 gennaio 2025 (n. 25986 e 25972), ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per l’accesso ai crediti d’imposta “ZES unica” destinati alle imprese nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e acquacoltura. Tali crediti sono previsti rispettivamente dagli articoli 16-bis e 16 del Decreto Legge n. 124/2023, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Per ottenere entrambi i crediti d’imposta, è necessario inviare due comunicazioni:

  1. Una prima comunicazione, da trasmettere tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, che indichi l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2025.
  2. Una seconda comunicazione integrativa, che attesti la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025. Tale comunicazione dovrà essere inviata:
    • Dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il credito d’imposta relativo ad agricoltura, pesca e acquacoltura nella “ZES unica”;
    • Dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il credito d’imposta “ZES unica”.

I crediti d’imposta saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà la percentuale di fruibilità, e comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta che confermerà il riconoscimento dell’accesso al credito.