L’Agenzia delle Entrate, con due distinti provvedimenti del 31 gennaio 2025 (n. 25986 e 25972), ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per l’accesso ai crediti d’imposta “ZES unica” destinati alle imprese nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e acquacoltura. Tali crediti sono previsti rispettivamente dagli articoli 16-bis e 16 del Decreto Legge n. 124/2023, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Per ottenere entrambi i crediti d’imposta, è necessario inviare due comunicazioni:
- Una prima comunicazione, da trasmettere tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, che indichi l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2025.
- Una seconda comunicazione integrativa, che attesti la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025. Tale comunicazione dovrà essere inviata:
- Dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il credito d’imposta relativo ad agricoltura, pesca e acquacoltura nella “ZES unica”;
- Dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il credito d’imposta “ZES unica”.
I crediti d’imposta saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà la percentuale di fruibilità, e comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta che confermerà il riconoscimento dell’accesso al credito.