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Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 e la certificazione della condizione di navigazione in alto mare

da | 2 Gen 25 | News fiscali

Con la Risposta a Interpello n. 1 del 2 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla documentazione necessaria per attestare la condizione di navigazione in alto mare, al fine di applicare il regime di non imponibilità IVA per le cessioni e le prestazioni di servizi relative a navi utilizzate per la navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali, secondo l’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso oggetto dell’interpello, la dichiarazione era finalizzata a certificare la condizione di navigazione in alto mare in relazione a una nave sottoposta a un intervento di cambio d’uso, da privato a commerciale (il cosiddetto “refitting”), il quale sarebbe dovuto concludersi nell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale situazione rappresenta un’ipotesi di discontinuità nell’uso della nave. Pertanto, secondo la prassi consolidata, l’effettivo utilizzo della nave dovrà essere verificato non al termine dell’anno solare di presentazione della dichiarazione, ma al termine dell’anno successivo, ossia dopo il varo della nave o il primo utilizzo commerciale dopo il “refitting”.