Aggiornamenti

I fringe benefit forniti ai dipendenti attraverso l’utilizzo di una carta di debito nominativa

da | 15 Gen 25 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello n. 5 del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’erogazione dei fringe benefit tramite l’assegnazione di carte di debito nominative ai dipendenti. L’Amministrazione finanziaria ha confermato che questa modalità è ammissibile e ha ribadito che tali fringe benefit non sono considerati reddito di lavoro dipendente, in deroga al principio di onnicomprensività, a condizione che il loro valore totale non superi i limiti stabiliti dalla normativa. In particolare, l’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce un valore minimo (solitamente pari a 258,23 euro, aumentato temporaneamente nel corso degli anni da diverse normative, e recentemente da ultimo dalla Legge n. 207/2024) sotto il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e non è quindi soggetto a tassazione.