Con la Risposta a Interpello n. 2 del 8 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicabilità dell’esenzione IVA per i servizi strettamente connessi all’attività sportiva, prevista dall’art. 36 bis del D.L. n. 75/2023. Il caso in questione riguarda un accordo di concessione per l’uso e la gestione di un palazzetto dello sport stipulato tra un Comune e un’Associazione Sportiva Dilettantistica, con il pagamento di un corrispettivo.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e alla prassi preesistente, la concessione dell’immobile da parte del Comune, insieme ad altri servizi accessori, non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36 bis del D.L. n. 75/2023. Questo perché si tratta di una prestazione di servizi complessa, che non può essere qualificata come strettamente connessa con l’attività sportiva.