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È stato istituito il codice tributo per il credito d’imposta “ZES unica” destinato ai settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura

da | 24 Gen 25 | News fiscali

Con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta relativo agli investimenti realizzati dalle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura nella “ZES unica”, come previsto dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.

Il nuovo codice tributo istituito è il seguente:

“7035” – denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

I beneficiari possono consultare l’importo dell’agevolazione disponibile nel proprio cassetto fiscale. Durante la compilazione del modello F24, il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” per le somme da compensare. Se invece è necessario procedere con il riversamento dell’agevolazione, va riportato nella colonna “importi a debito versati”. Nell’apposito campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui sono stati sostenuti i costi.