Con la Risposta ad Interpello del 22 novembre 2024, n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% in caso di transizione dal regime ordinario al regime forfetario.
Il quesito riguardava la possibilità, per il contribuente, di accedere al regime forfetario con l’applicazione dell’aliquota del 5% prevista dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014, a partire dal secondo anno di attività. Questo considerando che, nel primo anno, il contribuente non aveva potuto beneficiare del regime forfetario a causa della presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della stessa legge.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’aliquota agevolata non può essere applicata in situazioni come questa. Infatti, secondo il comma 65 citato, l’aliquota del 5% è riservata esclusivamente a chi avvia una nuova attività adottando il regime forfetario sin dall’inizio.
Di conseguenza, chi avvia una nuova attività con il regime ordinario, anche a causa di un’esclusione iniziale dal regime forfetario, e successivamente vi accede (sempre entro il quinquennio) continuando a svolgere la stessa attività, non può usufruire dell’aliquota agevolata del 5%.