Con la Risposta a Interpello del 25 novembre 2024, n. 227, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla tassazione degli incentivi per funzioni tecniche corrisposti da un ente pubblico ai propri dipendenti in un periodo d’imposta (2024) successivo a quello in cui sono state svolte le attività (dal 2016 al 2023), a causa di un “complesso iter procedurale” che si è concluso solo nel 2021 con la stipula del contratto collettivo.
L’Agenzia ha precisato che, nel caso in questione, gli emolumenti devono essere trattati come segue:
- Tassazione separata per gli importi relativi agli anni precedenti il 2021, applicando l’articolo 17, comma 1, lettera b), TUIR. Tale norma prevede la tassazione separata degli emolumenti erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione a causa di una causa giuridica sopravvenuta.
- Tassazione ordinaria per gli incentivi riferiti agli anni dal 2021 in poi (erogati nel 2023), poiché il ritardo nell’erogazione è considerato “fisiologico”, derivante dai tempi tecnici necessari per il pagamento delle somme.