Con la Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative riguardanti le domande di riscatto ai fini pensionistici relative agli anni di studio svolti in percorsi formativi post-diploma presso le fondazioni ITS Academy, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 99/2022. In particolare, dopo un’analisi generale della normativa in vigore, l’Istituto ha chiarito che gli uffici territoriali dell’INPS devono sempre acquisire una dichiarazione da parte dell’ITS, con cui quest’ultimo attesta che il diploma richiesto per il riscatto sia uno dei titoli previsti e rilasciati ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della Legge n. 99/2022, o che, comunque, si tratti di un diploma equivalente a quelli definiti in conformità con tali commi e con l’art. 3 della stessa legge. Con il rilascio di tale attestazione, l’ITS certifica che sono presenti tutte le condizioni e i requisiti necessari affinché il titolo possa essere ammesso al riscatto.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di riconoscere il riscatto in base al conseguimento del titolo, l’INPS precisa che tale facoltà può essere riconosciuta:
- al titolo conseguito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 99/2022, purché l’ITS abbia rilasciato il diploma durante il periodo di accreditamento, sia temporaneo che definitivo;
- al titolo conseguito prima dell’entrata in vigore della Legge n. 99/2022, purché, al momento del rilascio, l’ITS fosse in una delle seguenti condizioni, come previsto dall’art. 14, comma 1, della stessa Legge: a) ITS già accreditati entro il 31 dicembre 2019; b) ITS accreditati dopo il 31 dicembre 2019, ma che risultavano già attivi con un numero di iscritti superiore al 50% della media degli ITS a livello nazionale; c) ITS iscritti nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.