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Regime fiscale applicabile ai corrispettivi relativi alla costituzione del diritto di superficie: Analisi interpretativa

da | 19 Nov 24 | News fiscali

Con la Risposta all’Interpello n. 224 del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di tassazione applicabile ai corrispettivi percepiti in base a un contratto, sottoposto a condizione verificatasi nel corso del 2024, riguardante la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo acquisito per successione, ma stipulato prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 92, della Legge n. 213/2023 all’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR (1° gennaio 2024).

L’Agenzia ha precisato che, secondo la normativa e la prassi precedente, integrate dalle modifiche citate:

  • Fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da oltre cinque anni o, in ogni caso, se acquisito per successione;
  • Dal 1° gennaio 2024, i corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo rientrano sempre tra i redditi diversi, con tassazione nel periodo d’imposta di effettiva percezione.

Nel caso specifico, il contribuente sarà tenuto a dichiarare le somme ricevute nel 2024 come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR. I corrispettivi eventualmente percepiti fino al 31 dicembre 2023, invece, non saranno rilevanti ai fini della tassazione, poiché riferiti a un bene acquisito per successione, in conformità all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.