Con la Circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative agli uffici sulla nuova disciplina relativa alla residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti, introdotta dal D.lgs. n. 209/2023 e applicabile a partire dal periodo d’imposta 2024, in attuazione della delega prevista all’articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge n. 111/2023.
In particolare, come evidenziato nel Comunicato stampa dell’Agenzia, la Circolare si articola in due sezioni principali:
Residenza fiscale delle persone fisiche
La prima parte della Circolare chiarisce che:
- La nuova definizione di “domicilio” fiscale attribuisce maggiore rilevanza alle relazioni personali e familiari rispetto a quelle economiche.
- Con l’introduzione del criterio basato sulla presenza fisica nel territorio dello Stato, si considerano residenti fiscali in Italia le persone che svolgono attività di smart working nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta.
- L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, che può essere superata attraverso prove contrarie.
Residenza fiscale di società ed enti
La seconda parte della Circolare descrive i tre criteri alternativi per determinare la residenza fiscale in Italia di società ed enti:
- Sede legale: la residenza è determinata in base alla localizzazione formale indicata negli atti costitutivi.
- Sede di direzione effettiva: si considera il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e direzionali.
- Gestione ordinaria prevalente: rileva il luogo in cui si svolgono principalmente le attività gestionali ordinarie.
Queste disposizioni introducono importanti novità in materia fiscale, con l’obiettivo di adeguare il sistema normativo alle nuove dinamiche economiche e sociali.