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Le borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti non sono incluse nel calcolo del reddito da lavoro: la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

da | 28 Nov 24 | News fiscali

Con la Risposta ad Interpello n. 231 del 28 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle borse di studio concesse da un ente ai figli dei dipendenti. In particolare, l’Istante ha richiesto se le borse di studio destinate ai figli dei dipendenti per meriti scolastici o accademici debbano essere considerate ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 1, TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando le proprie precedenti indicazioni (Circolare n. 238/2000 e Circolare n. 28/2016), ha confermato che le borse di studio erogate dall’Istante, in relazione al conseguimento di “livelli di eccellenza scolastica” da parte dei figli dei dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lett. f-bis), comma 1, art. 51, TUIR. Questo vale anche nel caso in cui le borse di studio siano corrisposte attraverso somme di denaro destinate a tale scopo o come rimborso di spese già sostenute.

Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, nel caso delle borse di studio finalizzate esclusivamente a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza in ambito scolastico o accademico, non è necessario che i dipendenti presentino documentazione per dimostrare l’utilizzo delle somme ricevute.