Con la Risposta a Interpello del 13 novembre 2024, n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’esclusione parziale dalla tassazione, prevista dall’art. 88, comma 4-ter del TUIR, per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell’ambito di un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, pur facendo l’art. 88, comma 4-ter del TUIR riferimento al piano attestato di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), tale istituto condivide la medesima finalità di quello disciplinato dall’art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019. Entrambi i piani sono rivolti all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza, con l’obiettivo di risanare la situazione debitoria per consentire la prosecuzione dell’attività.
Di conseguenza, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019 potranno accedere all’esclusione parziale dalla tassazione prevista dall’art. 88, comma 4-ter del TUIR, a condizione che il piano sia regolarmente pubblicato nel Registro delle imprese.