Con la Risposta ad Interpello del 7 novembre 2024, n. 219, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni fiscali destinate alle start-up e PMI innovative, come previsto dall’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha illustrato, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 2019, le modalità di attuazione di queste agevolazioni, chiarendo il concetto di “investimento agevolato”. Ha specificato che tale investimento comprende esclusivamente i conferimenti in denaro, sia effettuati al momento della costituzione della start-up o PMI innovativa, sia in occasione di un aumento del capitale sociale. Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che non beneficiano di queste agevolazioni fiscali gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative tramite la compravendita di partecipazioni già possedute da terzi, in quanto tali operazioni non contribuiscono alla nascita o allo sviluppo delle start-up e PMI innovative e quindi non rientrano nell’intento dell’agevolazione.